1 L’esercente dell’aeroporto può riscuotere tasse per l’uso delle infrastrutture aeroportuali necessarie alle operazioni di volo, inclusi i controlli di sicurezza specifici, e per l’accesso a tali infrastrutture.
2 In caso di contestazione delle tasse l’esercente dell’aeroporto statuisce mediante decisione formale.
3 Le tasse comprendono in particolare le seguenti categorie:
- a.
- tasse passeggeri;
- b.
- tasse di sicurezza;
- c.
- tasse d’atterraggio;
- d.
- tasse di stazionamento;
- e.
- tasse sul rumore e sulle emissioni;
- f.
- tasse per l’uso dell’infrastruttura centrale;
- g.
- tasse per l’accesso agli impianti aeroportuali.
4 Per stabilire le tasse l’esercente dell’aeroporto tiene segnatamente conto dei seguenti criteri:
- a.
- peso massimo ammissibile dell’aeromobile al decollo;
- b.
- numero di passeggeri;
- c.
- impatto fonico;
- d.
- emissioni di sostanze nocive.
5 L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi comprovati, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.
6 Il Consiglio federale stabilisce quali costi e quali utili devono essere presi in considerazione per il calcolo delle tasse. Se un aeroporto realizza utili in un ramo d’attività diverso da quello direttamente legato alle operazioni di volo, il Consiglio federale può obbligare l’esercente dell’aeroporto a includere una parte di tali utili nel calcolo delle tasse. Nel fissare le modalità, il Consiglio federale tiene adeguatamente conto degli interessi dell’esercente e degli utenti dell’aero-porto, della situazione del mercato e delle esigenze specifiche dell’aeroporto interessato.
7 Il Consiglio federale può prevedere che nel calcolo delle tasse si tenga conto della sollecitazione degli impianti aeroportuali al momento dell’uso. Le compagnie aeree con un importante volume di trasbordo non devono essere svantaggiate nel contesto generale del mercato.
8 L’UFAC esercita la sorveglianza sulle tasse aeroportuali. In caso di controversia tra esercente e utenti dell’aeroporto, l’UFAC approva le tasse, su richiesta. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
156 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4263).