Legge federale
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Art. 68210
Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni211 sugli atti illeciti. 210 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 211 RS 220 |