Legge federale
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Art. 77
1 I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge federale del 20 marzo 1981218 sull’assicurazione contro gli infortuni. L’assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 2000219 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.220 2 Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti. 218 RS 832.20 219 RS 830.1 220 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023371; FF 1991 II 178766 1994V 897 1999 3896). |