Legge federale
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Art. 88224
1 Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell’articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con la detenzione fino a un anno o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo 18 sull’obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |
