1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.
1bis È applicabile anche ai crimini e ai delitti, nonché alle contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 1 lettera g, commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile straniero se l’aeromobile atterra in Svizzera e l’autore è ancora a bordo.246
2 I membri dell’equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell’aeromobile nell’adempimento delle loro funzioni professionali.
3 Il giudizio è ammesso soltanto se l’autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all’estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell’atto commesso.
4 L’articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero247 è applicabile.248
245Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
246 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. emendativo della Conv. di Tokyo, in vigore dal 1° ago 2021 (RU 2021 468; FF 2020 4579).