Legge federale
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Art. 99
1 Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.253 2 Egli compie, fino al momento dell’arrivo delle autorità competenti, gli atti d’inchiesta che non soffrono indugio.254 3 È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell’equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.255 4 Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.256 5 Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale del 22 marzo 1974257 sul diritto penale amministrativo circa l’interrogatorio dell’imputato, la raccolta di informazioni orali, l’attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.258 253Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 254Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 255Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 256Nuovo testo giusta l’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 257RS 313.0 258Introdotto dall’all. n. 15 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). |