1 Previa autorizzazione dell’UFAC, la società può:
a.
delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
b.
fornire servizi della sicurezza aerea su incarico di fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;
c.
delegare a terzi l’assistenza tecnica che serve a fornire servizi della sicurezza aerea.
2 A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni.
3 Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera.
4 La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura non possono essere oggetto di delega.
5 Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3 e quali servizi sottostanno al divieto di cui al capoverso 4.