Legge federale
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Art. 47192
1 I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d’adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea. 2 La Confederazione può versare un’indennità speciale, se l’adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate. 192Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013). |