1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l’UFAC di qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell’articolo 92 lettera a.
2 Sempre che non sia d’intralcio al procedimento penale, essi informano l’UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concernenti persone operanti all’interno dell’area di sicurezza di un aeroporto e aventi come oggetto:
a.
attività terroristiche ai sensi dell’articolo 13a capoverso 1 lettera b numero 1274 della legge federale del 21 marzo 1997275 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
b.
i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226ter del Codice penale svizzero276;
c.
gli atti punibili secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951277 sugli stupefacenti;
d.
i reati secondo l’articolo 37 della legge federale del 25 marzo 1977278 sugli esplosivi;
e.
i reati secondo l’articolo 33 della legge del 20 giugno 1997279 sulle armi.
3 L’UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.
4 I medici e psicologi che nutrono dubbi circa l’idoneità di un membro dell’equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la propria attività a causa di una malattia fisica o psichica, un’infermità o una dipendenza da essi accertate possono informarne l’UFAC.280
273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
274 Attualmente: l’art. 19 cpv. 2 lett. a della LF sulle attività informative (RS 121).