Legge federale
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Art. 11a52
1 È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194453 relativa all’aviazione civile internazionale. 2 Questa disposizione si applica per analogia anche all’uso all’estero:
52Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). |