Legge federale
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Art. 1758
1 Se un aeromobile, in stato d’emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l’operazione, a chiedere le istruzioni all’autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali. 2 Nell’attesa l’aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali. 58Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717ediz. ted., FF 1962 II 713ediz. franc.). |