gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all’articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell’articolo 56;
c.
gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);
d.
gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;
e.
gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)7.
2 Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell’ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.8
3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
6Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
7 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).