Legge federale
|
Art. 21c71
1 Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati:
2 Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali relativi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impiegate. 71 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |