1 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione dell’UFAC.
1bis In casi urgenti l’UFAC può delegare all’esercente dell’aerodromo, con il suo consenso, la competenza di rilasciare singole autorizzazioni.97
2 L’autorizzazione viene rilasciata se:
a.
l’impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell’ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente;
b.
l’impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e
c.
importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.
3 L’autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il trasporto professionale di persone o di merci.
4 L’autorizzazione può essere modificata o revocata.98
96Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
97 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).