1 Il gerente d’aerodromo deve adottare un regolamento d’esercizio.
2 Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità concrete dell’esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall’autorizzazione d’esercizio, nonché dall’approvazione dei piani e in particolare:
a.
l’organizzazione dell’aerodromo;
b.
le procedure d’avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l’utilizzazione dell’aerodromo.
3 Il gerente d’aerodromo sottopone il regolamento all’UFAC per approvazione.
4 Se il gerente adotta o modifica il regolamento d’esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l’UFAC approva il regolamento d’esercizio al più presto al momento dell’approvazione dei piani.
110 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).