Legge federale
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Art. 39a163
1 Il Consiglio federale disciplina il coordinamento delle bande orarie (slot) negli aeroporti. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera. 2 L’UFAC designa l’organo competente per il coordinamento delle bande orarie. Può delegare tale coordinamento a organi privati. 163 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). |