Legge federale
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Art. 41a178
Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provvedere alla sua misurazione e alla trasmissione dei relativi dati all’interfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può prevedere deroghe nei casi in cui i requisiti di qualità dei dati possono essere soddisfatti anche senza misurazione. 178 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401). |