Legge federale
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Art. 44b193
1 Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico. 2 I provvedimenti imposti dall’esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato. 3 Se non è possibile garantire in questo modo l’osservanza delle prescrizioni pertinenti, l’autorizzazione di esercitare l’aerodromo è negata o revocata. 193Originario art. 44ter. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). |