Legge federale
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Art. 52203
1 L’UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili. 2 Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
3 Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l’esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà. 4 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni. 203Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 204Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994733; FF 1993 I 609). BGE
97 IV 210 () from 9. Juli 1971
Regeste: Art. 110 Ziff. 5 und 253 StGB, Art. 52 ff. BG über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948. Erschleichung einer falschen Eintragung in das schweizerische Luftfahrzeugregister. |