Legge federale
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Art. 89236
1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell’articolo 59, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 3 È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero237. 236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |