Legge federale
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Art. 102a300
1 Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l’esercizio continuo e ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può:
2 Il Consiglio federale, assicurandosi che siano fornite garanzie adeguate, disciplina le condizioni per la partecipazione della Confederazione e per l’erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condizioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fideiussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera. 3 La concessione di aiuti finanziari a imprese estere o sotto controllo estero è subordinata alla condizione che siano garantiti pari diritti di partecipazione o misure di protezione equivalenti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 300 Introdotto dal n. I della LF del 6 mag. 2020, in vigore dal 7 mag. 2020 al 31 dic. 2025 (RU 20201493; FF 20203281). |
