Legge federale
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Art. 103a305
1 La Confederazione sostiene l’istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o esploratori paracadutisti.306 307 2 L’istruzione è impartita principalmente in scuole private. 3 Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l’informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale. 4 Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati. 305Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 306 Correzione del 24 set. 2013 (RU 2013 3323). 307 Nuovo testo giusta l’all. n. 27 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |