1 L’UFAC, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge trattano i dati personali necessari all’adempimento del loro mandato legale.
2 Sono trattati dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, concernenti:316
a. le persone attive nell’aviazione civile, che riguardano:
- 1.
- l’attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali accertamenti supplementari),
- 2.
- la capacità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, infortuni e incidenti),
- 3.
- la salute (esami concernenti l’idoneità fisica e l’attitudine psichica);
- b.
- procedimenti amministrativi e penali e sanzioni secondo la legislazione sull’aviazione civile.
3 Sono inoltre trattati dati personali concernenti:
- a.
- imprese svizzere di trasporto aereo;
- b.
- imprese estere di trasporto aereo che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;
- c.
- imprese di costruzione;
- d.
- imprese di manutenzione;
- e.
- gestori di impianti infrastrutturali;
- f.
- fornitori di servizi della sicurezza aerea.
4 Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e la distruzione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative di protezione.317
5 Per l’esecuzione dei loro compiti legali, gli organi che trattano i dati possono comunicare dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi nonché a organizzazioni internazionali, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 16 della legge federale del 25 settembre 2020318 sulla protezione dei dati.319
6 L’UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce e alle prese di posizione che gli sono pervenute in base all’articolo 100 capoversi 2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.320
315 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
316 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401).
318 RS 235.1
319 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
320 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).