Legge federale
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Art. 108c325
Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di trasporto aereo o l’esercente dell’aeroporto può comunicare al servizio di polizia cantonale competente i dati di cui all’articolo 108b capoverso 2. 2 Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, il servizio di polizia cantonale competente può:
3 Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi. 4 Esso trasmette all’esercente dell’aeroporto e all’impresa di trasporto aereo i dati necessari all’emanazione della decisione di cui all’articolo 108bcapoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. 325 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935). |