Legge federale
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Art. 108d326
Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di Su domanda dell’impresa di trasporto aereo o dell’esercente dell’aeroporto, il servizio di polizia cantonale competente raccomanda se autorizzare o no la persona in questione ad accedere all’area di sicurezza dell’aeroporto. 326 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935). |