Legge federale
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Art. 108e327
Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi. 327 Introdotto dal n. I 11 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 565, 672; FF 2019 3935). |