Legge federale
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Art. 1455
1 Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche. 2 È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale. 3 Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un’autorizzazione dell’UFAC la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea. 55Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). |