Legge federale
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Art. 19a61
L’UFAC può, d’intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono. Art. 2062 1 Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell’aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore dell’aviazione si applica l’articolo 23 capoverso 1.63 2 Per l’approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira al diritto dell’Unione europea.64 3 Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all’apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione. 61Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 62Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479). 63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). 64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |