Legge federale
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Art. 21
1 La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale. 1bis …66 2 Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea. 66 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione (RU 20085463; FF 2006 2327). Abrogato dal n. I della LF del 16 giu. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |