Legge federale
|
Art. 21a67
1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, a bordo di tali aeromobili o in aerodromi esteri possono essere impiegate guardie di sicurezza. 2 Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol):
3 Le guardie di sicurezza a bordo possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200868 sulla coercizione è applicabile. 4 In caso di ricorso a personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione rimborsa le relative spese. 67 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |