Legge federale
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Art. 21c70
1 Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati:
1bis Per valutare la pericolosità degli individui di cui al capoverso 1, fedpol è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 202072 sulla protezione dei dati.73 2 Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali relativi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impiegate. 70 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). 71 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 73 Introdotto dall’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |