1 Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati:
a.
dati personali concernenti l’identità e dati di contatto pubblicamente accessibili, segnatamente dati provenienti da reti sociali;
dati personali che sono necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, compresi i dati personali degni di particolare protezione, come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti e all’appartenenza a gruppi criminali o terroristici;
c.
registrazioni di immagini e suoni.
1bis Per valutare la pericolosità degli individui di cui al capoverso 1, fedpol è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 202072 sulla protezione dei dati.73
2 Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali relativi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impiegate.
70 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
71 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
73 Introdotto dall’all. 1 n. II 65 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).