Legge federale
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Art. 21d74
1 Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo esclusivamente i servizi di fedpol che:
2 I dati possono essere utilizzati soltanto per l’adempimento di tali compiti. 3 I dati contenuti nel sistema d’informazione possono essere trasmessi ai seguenti servizi per gli scopi indicati qui di seguito:
74 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |