Legge federale
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Art. 21e75
1 Fedpol distrugge i dati relativi a individui potenzialmente pericolosi al più tardi cinque anni dopo la cessazione della minaccia per la sicurezza dell’aviazione derivante dalla persona in questione. 2 Fedpol distrugge i dati relativi alle guardie di sicurezza al più tardi due anni dopo l’ultimo impiego di queste ultime. 3 Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all’Archivio federale conformemente all’articolo 6 della legge del 26 giugno 199876 sull’archiviazione. 75 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |