Legge federale
|
Art. 21f77
1 Per la prevenzione o il perseguimento di crimini e delitti, le imprese di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi dei passeggeri), per quanto li abbiano già rilevati nell’ambito della loro normale attività:
2 Gli elenchi dei passeggeri sono messi a disposizione al più presto immediatamente dopo la conclusione del check-in e al più tardi sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto. 3 L’autorità di perseguimento penale distrugge i dati messile a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, purché non siano direttamente necessari per gli scopi di cui al capoverso 1. 77 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |