1 Per svolgere le inchieste nel settore dell’aviazione civile il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 199784 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.85
2 La Commissione d’inchiesta (Commissione) si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti.
3 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. Essa è amministrativamente aggregata al DATEC.
4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione. Può accorparla con la Commissione di cui all’articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 195786 sulle ferrovie.
83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).