Legge federale
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Art. 2687
1 La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale né può essere impugnato. 2 Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:
3 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196888 sulla procedura amministrativa. 4 Le decisioni emanate dalla segreteria nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione. 5 La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti. 87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |