Legge federale
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Art. 2896
1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27. 2 Quando rilascia una concessione, l’UFAC esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.97 3 La concessione può essere rilasciata per l’esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata. 4 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei. L’impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L’impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29. 5 Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell’obbligo di allestire orari di volo, di garantire l’esercizio e il trasporto e di emanare tariffe. 6 Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate. 96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982). 97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479). |