Legge federale
|
Art. 3
1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
2 Istituisce presso il DATEC l’UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l’Autorità dell’aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10 2bis L’UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11 3 Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse. 9 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). 10 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). 11 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). |