1Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
Art. 3
1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
a.
nel settore dell’aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
b.
nel settore dell’aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).9
2 Istituisce presso il DATEC l’UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l’Autorità dell’aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.10
2bis L’UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.11
3 Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
10 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
11 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).