Legge federale
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Art. 30101
1 Le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio di cui all’articolo 29. 2 L’UFAC rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute. 3 In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il DATEC102 può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità. 4 Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l’utilizzazione della designazione multipla. 101Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982). 102 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. |