Legge federale
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Art. 33105
1 Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un’autorizzazione all’istruzione, rilasciata dall’UFAC. 2 L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un’organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d’uso su un aerodromo adeguato. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni. 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982). |