Legge federale
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Art. 36e117
1 Le pretese d’indennità nei confronti dell’esercente dell’aeroporto per le immissioni foniche eccessive che devono essere tollerate in forza di un regolamento d’esercizio approvato sono valutate conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930118 sull’espropriazione (LEspr). Gli articoli 27–44 LEspr non sono applicabili. 2 Le pretese d’indennità devono essere presentate al presidente della commissione di stima competente. Non è necessario aver previamente partecipato alla procedura di approvazione del regolamento d’esercizio. 3 Il termine di prescrizione per le pretese d’indennità è di cinque anni e decorre dalla data in cui sorge il diritto all’indennità. 117 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |