1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda del DATEC entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.
2 Nella procedura di ricomposizione particellare:
- a.
- possono essere inseriti fondi dell’impresa richiedente;
- b.
- può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;
- c.
- possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale;
- d.
- l’impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;
- e.
- possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.
3 Il terreno ceduto all’impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.
4 Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.
5 Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l’impresa richiedente sopporta integralmente le spese.
147 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).