Legge federale
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Art. 40b172
1 Previa autorizzazione dell’UFAC, la società può:
2 A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni. 3 Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera. 4 La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura non possono essere oggetto di delega. 5 Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3 e quali servizi sottostanno al divieto di cui al capoverso 4. 172Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401). |