1 I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall’esercente dell’aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall’UFAC se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea. Senza l’autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza.185
2 Se è fatta opposizione e risulta impossibile un’intesa, l’autorità cantonale competente trasmette l’opposizione all’UFAC.
3 Il DATEC decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dall’esercente dell’aeroporto o dall’UFAC.186
4 Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.187
184Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).