1 L’UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.
2 Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
a.
non è immatricolato in un altro Stato;
b.
adempie le condizioni d’ammissione agli esami prescritti;
c.
i rapporti di proprietà sull’aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l’iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.206
3 Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l’esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.
4 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.
205Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
206Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994733; FF 1993 I 609).