Legge federale
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Art. 631
1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.32 2 …33 31Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 32 Nuovo testo giusta l’all. n. 82 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). 33 Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). |