Legge federale
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Art. 60
1 Le seguenti persone necessitano di una licenza dell’UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell’aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell’aviazione militare:217
1bis Le licenze sono limitate nel tempo.219 2 Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività. 3 Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze. 217 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). 218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 219 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). |