1Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).
Art. 60
1 Le seguenti persone necessitano di una licenza dell’UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell’aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell’aviazione militare:217
a.
i piloti di aeromobili;
b.
il personale ausiliario indispensabile per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo e i meccanici di bordo;
c.
le persone che formano il personale aeronautico;
d.
il personale dei servizi della sicurezza aerea.218
1bis Le licenze sono limitate nel tempo.219
2 Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.
3 Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.
217 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).
219 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).